Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.
di concerto con
Visto l’art. 20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si provveda all’adeguamento dell’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica e verificatasi nell’ultimo triennio;
Visti gli artt. 133 e 142 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 e successive modificazioni;
Visti gli artt. 26 e 35 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art.20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 15, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2009 - 30 giugno 2012, è pari a + 7,4%;
Visto il Decreto Interdirigenziale del 09/011/ 2011, relativo all’ultima variazione dell’indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;
Art. 1
1. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
2. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è così corrisposta:
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia Birritteri
Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze Canzio