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Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

22.11.2012
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Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si provveda all’adeguamento dell’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica e verificatasi nell’ultimo triennio;

Visti gli artt. 133 e 142 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 26 e 35 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art.20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 15, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2009 - 30 giugno 2012, è pari a + 7,4%;

Visto il Decreto Interdirigenziale del 09/011/ 2011, relativo all’ultima variazione dell’indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

DECRETA

Art. 1

1. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:


a) fino a 6 chilometri € 1,93;


b) fino a 12 chilometri € 3,52;


c) fino a 18 chilometri € 4,86;


d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 1,03.


2. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è così corrisposta:


a) fino a 10 chilometri € 0,51;


b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,30;


c) oltre i 20 chilometri € 1,93


Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


- Il capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia Birritteri

- Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze Canzio

Tabella Ripartizione Trasferte

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