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Assegnazione in via esclusiva ai funzionari UNEP Area III delle attività stragiudiziali ex artt. 1208 e 1209 cod.civ.

27.10.2012
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Assegnazione in via esclusiva ai funzionari UNEP Area III delle attività stragiudiziali ex artt. 1208 e 1209 cod.civ.

Con riferimento al quesito in oggetto, con cui si chiede all’Amministrazione di “esprimere il proprio parere in merito all’esclusiva competenza dei funzionari UNEP Area III riguardo le attività stragiudiziali non regolate contrattualmente, ma attribuite per legge (art. 73 disp.att. C.C.)”, nonché di “valutare se la liquidazione dei relativi emolumenti (considerati alla stregua del 50% delle indennità di trasferta costituenti reddito dell’Ufficio NEP) sia da ripartire tra tutto il personale o solo tra i Funzionari UNEP Area III”, si rileva quanto segue.

Va premesso, al riguardo, che con la circolare prot. n. 6/877/035/CA del 6 giugno 2006, emanata da questa Direzione Generale e consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it, è stato chiarito che “l’ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale che svolge funzioni ausiliarie del giudice ove connesse all’esercizio della giurisdizione, ma anche proprie autonome attribuzioni, fra le quali le offerte reali e per intimazione (artt. 1209, 1212, 1216 cod. civ.)”.

Se si analizzano i due profili professionali relativi al funzionario UNEP – terza area funzionale – (nel quale confluisce la figura dell’ufficiale giudiziario, ex posizioni economiche C1, C1S, C2 e C3) e all’ufficiale giudiziario – seconda area funzionale – (nella quale confluisce la figura dell’ufficiale giudiziario, ex posizioni economiche B3 e B3S), quali delineati dal C.C.N.I. del 29 luglio 2010, appare già evidente una differenza tra le due competenze funzionali.

In sintesi, sul piano sostanziale, dalle declaratorie contrattuali, si osserva che mentre l’attuale ufficiale giudiziario svolge “compiti di collaborazione qualificata nell’ambito dell’attività degli Uffici unici notificazione, esecuzioni e protesti (Uffici N.E.P.)”, il funzionario UNEP compie “tutti gli atti demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario”.

A tal proposito, l’ex ufficiale giudiziario, ora funzionario UNEP, compiva e compie attività ulteriori rispetto alle notificazioni e alle esecuzioni e che erano a lui destinate dalla previsione di specifiche norme di legge. Infatti, ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari”), l’ufficiale giudiziario provvede all’espletamento di tutti gli atti demandatigli “per legge o regolamento”, mentre l’art. 26 del precitato D.P.R. specifica, inoltre, che l’ufficiale giudiziario “è esente da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle sue funzioni…”.

Quest’ultima norma, tuttora vigente, spiega in realtà i suoi significativi effetti in relazione all’art. 106 sopra citato, stabilendo che agli ufficiali giudiziari possono essere richiesti solo gli atti o le attività che il legislatore gli ha espressamente demandato.

In effetti, la questione della competenza ad eseguire le attività di offerta reale e per intimazione era stata già risolta dal Contratto Integrativo del 5 aprile 2000, allorquando nel delineare le funzioni del personale “ufficiali giudiziari B3” la relativa declaratoria contrattuale inseriva una restrizione della competenza escludendola per quegli atti “in quanto non riservati alle professionalità superiori”.

Una così esplicita riserva di legge per tali attività è rimasta allo stato inalterata anche alla luce del nuovo Ordinamento professionale previsto dal Contratto Integrativo del 29 luglio 2010 e ciò per l’intrinseca impossibilità dell’Amministrazione di provvedere sulle attribuzioni extracontrattuali, vale a dire per quelle attività, sancite dall’ultimo comma del citato art. 106 del D.P.R. n. 1229/59, espressamente demandate all’ufficiale giudiziario dal legislatore ed assegnate attraverso le norme contrattuali all’attuale funzionario UNEP.

Infatti, è dall’analisi delle diverse funzioni e attribuzioni affidate all’ufficiale giudiziario che si deve ricercare e, ove possibile, distinguere il ruolo processuale dell’ufficiale giudiziario, contrattualmente regolato come servizio inerente l’Ufficio NEP, da quelle attività, ad esso demandate da specifiche norme, estranee a questo ruolo, che conseguentemente non possono inerire al contratto e alla regolamentazione che ne deriva. A tal riguardo, si osserva che ai sensi dell’art. 73 delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, gli atti di offerta reale (art. 1208 cod. civ., 7) e quelli di deposito previsti dagli artt. 1209, primo comma, 1212 e 1214 del Codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

Del pari, l’art. 59 cod. proc. civ. individua le attività dell’ufficiale giudiziario nell’assistenza al giudice in udienza (attività attribuita dal C.C.I. 5.4.2000 agli operatori giudiziari e confermata dal C.C.N.I. 29.07.2010 per gli assistenti giudiziari), all’esecuzione dei suoi ordini, alla notificazione degli atti e alle altre incombenze che la legge gli attribuisce. Ed è proprio dall’analisi di quest’ultima norma che emerge che l’ufficiale giudiziario, ora funzionario UNEP, è un pubblico ufficiale che svolge funzioni ausiliarie del giudice ove connesse all’esercizio della giurisdizione, ma anche proprie autonome attribuzioni, che possono, pertanto, riferirsi nell’attuale contesto normativo esclusivamente ai funzionari UNEP, fra le quali le offerte reali e per intimazione (artt. 1209, 1212, 1216 cod. civ.), caratterizzate da modalità operative che gli derivano da specifiche disposizioni normative.

Alla luce delle considerazioni fin qui rappresentate, si ritiene che tale impianto normativo escluda, in linea di principio, per l’attuale ufficiale giudiziario, ex ufficiale giudiziario B3, il compimento degli atti di offerta reale e per intimazione.

Per quanto concerne i criteri di attribuzione degli emolumenti in questione, si ribadisce l’orientamento espresso nella nota prot. VI-DOG/1346/03-1/2012/CA del 27 giugno 2012, per cui “tali somme vanno considerate ugualmente reddito prodotto dall’Ufficio NEP nel suo complesso e come tale distribuito tra tutto il personale avente diritto”, evidenziando che la ripartizione delle stesse tra tutto il personale avente diritto è da effettuare esclusivamente tra i funzionari UNEP in considerazione della relativa titolarità dell’attività, come sopra specificata.


IL DIRETTORE GENERALE

Emilia Fargnoli