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Pubblico ufficiale, oltraggio, più persone, mancanza, esclusione.

24.07.2012
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Pubblico ufficiale, oltraggio, più persone, mancanza, esclusione.

Non sussiste il reato di oltraggio a pubblico ufficiale laddove l’offesa, se pur rivolta a più soggetti con la qualifica di pubblici ufficiali, è connotata dall’assenza di altre persone che hanno assistito al fatto. E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Caltanissetta nella sentenza 13 giugno 2012.

Il caso ha visto coinvolto un soggetto, imputato di rispondere del reato di oltraggio a pubblico ufficiale perché in presenza di più agenti della Polizia, ne offendeva l’onore mentre costoro compivano atti del loro ufficio. Al riguardo, il giudice nisseno nel valutare la condotta dell’imputato ha ricostruito in diritto la recente evoluzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Invero, è stato ricordato come il reato de quo, previsto dal vecchio art. 341 c.p., è stato dapprima abrogato dall’art. 18, legge 205/99 e successivamente reintrodotto con Legge 94/2009, con delle variazioni circa gli elementi costitutivi dello stesso.

In particolare, con la nuova formulazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale sono rimasti invariati il bene giuridico tutelato (onore o prestigio del pubblico ufficiale, anzi, come rilevato da Corte Cost. n. 51/80, il buon andamento della P.A.) l’occasionalità necessaria tra la condotta delittuosa e il compimento dell’atto d’ufficio ovvero l’esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale, mentre è cambiata, oltre alla necessità che la condotta sia commessa in luogo pubblico o aperto al pubblico, la circostanza riferita alla “presenza di più persone”.

Quest’ultimo elemento mentre nel precedente delitto di oltraggio risultava essere mera circostanza aggravante, con la nuova enunciazione diventa elemento costitutivo della fattispecie.

In pratica, nel richiamare conformi indirizzi giurisprudenziali, il Tribunale siciliano, sottolinea come secondo la previgente disciplina – ora abrogata – la norma incriminatrice postulava un rapporto diretto e personale tra il soggettivo attivo e quello passivo del reato, essendo dunque sufficiente la presenza fisica del solo pubblico ufficiale e non di altre persone, che assurgeva solo come elemento di circostanza aggravante.

Con l’attuale previsione dell’art. 14-bis, invece, solo la sussistenza della presenza di più persone estranee ai soggetti con qualifica di pubblico ufficiale – compresi gli altri elementi – integra la fattispecie di oltraggio. Nel caso di che trattasi, il giudice ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, giacché la condotta per integrare il reato in argomento doveva perfezionarsi alla presenza di più persone - intese come ricomprendente solo soggetti cui non è rivolta l’offesa e che pertanto e che non siano pubblici ufficiali – mentre così non è stato, poiché l’offesa al prestigio è stata rivolta a tutti e tre agenti presenti, cioè a più pubblici ufficiali, ma non in presenza di altre (più) persone.

Tribunale Caltanissetta, sentenza 13.06.2012

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