In relazione agli artt. 51 e 97 Cost., va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002), secondo cui il 60 per cento dei posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati nell’ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001-2003, è coperto mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di anzianità. Tale norma, infatti, prevedendo un concorso interno a favore dei dipendenti regionali nella misura del sessanta per cento dei posti disponibili nella superiore qualifica dirigenziale, prescinde del tutto dall’esigenza di consentire la partecipazione al concorso a chiunque vi abbia interesse e pertanto viola il principio di cui agli artt. 51 e 97 della Costituzione (1).