La nullità della notificazione si ha quando, nonostante l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell’atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita e, eventualmente, sulla data della relativa esecuzione, nonchè sulla competenza dell’ ufficiale giudiziario , una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona ed in luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. La notificazione è, invece, inesistente quando la consegna dell’atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, ovvero allorchè non via stata una qualsiasi consegna dell’atto da notificare. La notificazione nulla, e non già quella giuridicamente o materialmente inesistente, è passibile di sanatoria, per raggiungimento dello scopo, allorchè segua la costituzione del resistente