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Trasferimento - Per assistenza a familiare portatore di handicap

11.04.2012
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Trasferimento - Per assistenza a familiare portatore di handicap

Le recenti modifiche alla normativa in materia permessi e trasferimenti a favore di dipendenti, pubblici o privati, che intendono assistere un familiare portatore di handicap (v. art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificato dall’articolo 19 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e poi, in particolare, dall’art. 24, comma 1, lett. b, della legge 4 novembre 2010, n. 183), le quali hanno eliminato ogni riferimento al requisito della continuità e all’esclusività dell’assistenza al familiare portatore di handicap, debbono ritenersi implicitamente retroattive, proprio perché finalizzate a risolvere le svariate questioni insorte a seguito delle diverse interpretazioni fornite alle precedenti normative, e debbono quindi applicarsi anche a situazioni ancora non definite (1).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 7 marzo 2012 n. 1293 - Pres. Lignani, Est. Stelo - Albanese (Avv.ti Pellegrino e Pallara) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato Russo) e Capo della Polizia - Direttore Generale di Pubblica Sicurezza (n.c.) - (annulla T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 815 del 2011).

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