Le recenti modifiche alla normativa in materia permessi e trasferimenti a favore di dipendenti, pubblici o privati, che intendono assistere un familiare portatore di handicap (v. art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificato dall’articolo 19 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e poi, in particolare, dall’art. 24, comma 1, lett. b, della legge 4 novembre 2010, n. 183), le quali hanno eliminato ogni riferimento al requisito della continuità e all’esclusività dell’assistenza al familiare portatore di handicap, debbono ritenersi implicitamente retroattive, proprio perché finalizzate a risolvere le svariate questioni insorte a seguito delle diverse interpretazioni fornite alle precedenti normative, e debbono quindi applicarsi anche a situazioni ancora non definite (1).