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Indennità per congedo ex art. 42 comma 5-ter D.Lgs. n. 151/2001 spettante ad Ufficiale giudiziario in regime di TFS.

16.02.2012
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Indennità per congedo ex art. 42 comma 5-ter D.Lgs. n. 151/2001 spettante ad Ufficiale giudiziario in regime di TFS.

Con riferimento alla materia in oggetto, l’Ufficio NEP di Udine ha chiesto alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della relativa disciplina ad un Ufficiale giudiziario in regime di TFS.

Riguardo alle voci retributive che compongono l’indennità per congedo prevista dall’art. 42 comma 5-ter del D.Lgs. n. 151/2001, questa Direzione Generale si è già espressa con l’allegata nota prot. n. 6/1649/03-1/2010/CA del 29 novembre 2010. Allo stato, si fa presente che ai fini contributivi per trattamento pensionistico, “trattandosi di congedo retribuito, non è previsto l’accredito figurativo a carico della Gestione previdenziale e deve essere pertanto versata, da parte da parte delle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro dei dipendenti richiedenti tale congedo, la contribuzione obbligatoria da quantificare sulla base dei trattamenti retributivi corrisposti” (cfr. circolare INPDAP n. 22 del 28 dicembre 2011, par. 7).

Nel caso in questione, trattandosi di Ufficiale giudiziario, allo stato l’importo della contribuzione in questione deve essere comunicato, al competente Ufficio ministeriale, dalla Corte di Appello di appartenenza del dipendente, ai sensi delle circolari, emesse da questa Direzione Generale – prot. n. 6/762/035/CA del 16 maggio 2006 e prot. n. 6/875/035/CA del 6 giugno 2006 – riguardanti gli adempimenti delle Corti di Appello relativi ai versamenti contributivi per la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG), per le quote a carico del Ministero della Giustizia (datore di lavoro) sui trattamenti retributivi del personale UNEP, risultanti dalla Denunce Mensili Analitiche compilate dagli Uffici NEP.

Dal punto di vista della contribuzione per TFS/TFR, si osserva che dallo stipendio tabellare e dall’indennità di amministrazione non va detratta la ritenuta del 2,5% per Opera di Previdenza, e ciò in quanto, come chiarito dalla precitata circolare INPDAP, il congedo in questione “non rileva ai fini del trattamento di fine rapporto e, quindi, per gli aventi diritto, ai fini del trattamento di fine servizio” (cfr. comma 5-quinquies art. 42 D.Lgs. n. 151/2001).

Si prega di portare a conoscenza del funzionario dirigente dell’Ufficio NEP di Udine, il contenuto della presente nota (pubblicata nella sezione intranet del sito web www.giustizia.it) e si porgono distinti saluti. In assenza del Direttore Generale, vista l’urgenza,


IL CAPO DIPARTIMENTO

Luigi Birritteri

Prot. VI-DOG/143/03-1/2011/CA

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