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La notificazione inesistente (ossia non effettuata) ovvero quella giuridicamente inesistente (come quella effettuata in luogo e a persona in alcun modo riferibile al debitore ingiunto) comporta l’inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.

06.02.2012
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La notificazione inesistente (ossia non effettuata) ovvero quella giuridicamente inesistente (come quella effettuata in luogo e a persona in alcun modo riferibile al debitore ingiunto) comporta l’inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.

Con ordinanza 31 agosto 2011 il Tribunale di Torino ha ritenuto di aderire alla tesi prevalente in giurisprudenza, secondo cui la notificazione inesistente (ossia non effettuata) ovvero quella giuridicamente inesistente (come quella effettuata in luogo e a persona in alcun modo riferibile al debitore ingiunto) comporta l’inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., la quale può essere fatta valere non soltanto con la procedura di cui all’art. 188 disp. att. c.p.c. ovvero con autonoma azione ordinaria di accertamento negativo, bensì anche con l’opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 c.p.c.

A portare la questione davanti al giudice di merito torinese, una donna, titolare di un’impresa individuale che, vedendosi destinataria di una procedura di espropriazione mobiliare, si opponeva all’esecuzione eccependo l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in quanto inoltrato ad un recapito errato.

Ricorso accolto e procedimento esecutivo sospeso.

Il Tribunale investito ricorda, in particolare, come una recente pronuncia della Corte di Cassazione abbia affermato che “di fronte alla minaccia dell’esecuzione forzata in base ad un decreto d’ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l’ingiunto, che sostenga l’inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale , può proporre opposizione all’esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c.

E tale rimedio è proponibile, ove l’esecuzione inizi, fintantochè il processo esecutivo non si sia concluso” (Cass. Civile, sez. III, 7 luglio 2009, n. 15892). Come da codice di rito, pertanto, il giudice designato ha assegnato termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito relativo all’opposizione.

Tribunale Torino, sez. feriale civile, ordinanza 31.08.2011

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