La sentenza n. 564/2011 affronta temi interessantissimi per gli operatori del settore.
Tizio chiede ed ottiene decreto ingiuntivo nei confronti della Società I. S.r.l.
Notificato il decreto ingiuntivo, la Società I. s.r.l. promuove opposizione, oltre i termini stabiliti, sostenendo la nullità della notifica, in quanto “effettuata a mezzo posta […] nelle mani di un soggetto non legato da alcun vincolo o rapporto con la Società I. S.r.l. ed in quanto non seguita dalla notifica a mezzo posta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 quater del D.L. n. 248/2007”. Il Tribunale osserva: “il piego risulta essere stato ricevuto da tale F. Ge, che sottoscriveva per ricezione, con l’espressa indicazione della sua qualità di persona addetta “…al servizio del destinatario…”.