Le dimissioni volontarie dal servizio del dipendente pubblico si perfezionano con l’accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione e non possono più essere revocate quando quest’ultimo provvedimento sia stato ormai assunto, anche se il dipendente non ne abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non ricettizia dell’accettazione medesima. Infatti, il provvedimento di accettazione delle dimissioni (rispetto al quale la volontà del dipendente rappresenta soltanto il presupposto) ha carattere costitutivo, con conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego al momento della sua adozione (1).