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AGGIORNAMENTO - Visite fiscali, altro giro altra corsa. Ancora modifiche sulle assenze per malattia.

01.09.2011
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AGGIORNAMENTO - Visite fiscali, altro giro altra corsa. Ancora modifiche sulle assenze per malattia.

Pubblicata nota del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce ulteriori chiarimenti sul regime di reperibilità dei pubblici dipendenti assenti per malattia e controllo da parte dell’amministrazione.


Nell’ormai famigerato decreto legge 98/2011, convertito nella legge 111/2011, contenente disposizioni in materia di manovra economica, il governo ha per l’ennesima volta modificato la disciplina sui controlli delle assenze per malattia di tutti i dipendenti pubblici (comma 5 dell’art. 55‐septies del d.lgs. 165/2001), finalizzata chiaramente ad una riduzione delle spese derivanti dal costo delle visite fiscali.

Infatti, il comma 9 dell’art. 16 del citato decreto legge 98/2001 attenua notevolmente l’obbligo delle Amministrazioni di disporre il controllo della malattia anche nel caso di assenza di un solo giorno.

Il comma 9 dispone che l’Amministrazione, al fine del controllo sulle assenze per malattia, dovranno valutare la condotta complessiva del dipendente.

L’obbligo di disporre la visita di controllo sin dal primo giorno permane solo quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Il predetto comma 9 nel disporre, inoltre, che le fasce orarie di reperibilità e il relativo regime delle esenzioni dovranno essere stabilite con decreto del ministro, precisa che qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specifici o per altri giustificati motivi sarà tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.

Un’altra importante precisazione riguarda il caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

In tali casi l’assenza dovrà essere giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati.

Circolare N. 10/2011 - D.FP

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