Riceviamo e pubblichiamo ennesima sentenza che afferma il principio de l riconoscimento della corretta liquidazione degli arretrati su l’indennità di amministrazione con decorrenza dal 1 gennaio 1995 giusto CCNL ed in applicazione dell’art. 72 del DLGS n. 29/1993 per cui l’art. 8 del CCNI del 27.10.1997 ha una funzione meramente ricognitiva delle clausole che si intendono abrogate e cioè della L.N.del 1991 che riconosceva l’indennità giudiziaria agli ufficiali giudiziari, ma tale legge è stata abrogata dall’art. 72 del DLGS n.29/1993 entrato in vigore con la sottoscrizione del CCNL 1994-1997 con il quale si è costituita l’indennità di amministrazione e si sopprimenva l’indennità giudiziaria.
Ergo, tutti gli ispettori in maniera erronea chiedevano per conto del Ministero la restituzione dell’indebita liquidazione, eseguita con decorrenza 1 gennaio 1995 nal 1997, degli arretrati sull’indennità di amministrazione perchè ritenuta indebita, invece era esatta tale liquidazione perchè supportata dal meccanismo di adeguamento dell’indennità di amministrazione previsto dalla L.N.525/1996 , della quale gli ufficiali giudiziari in qualità di dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato erano anche i destinatari.
Un doveroso ringraziamento al collega Stefano Galiano