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Dipendenti pubblici che assistono un familiare portatore di handicap - Disciplina di cui all’art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992 - Prevede non solo un diritto al diritto al trasferimento da una sede all’altra, ma anche un più ampio diritto alla sede - Diritto di rendere stabile e definitiva una sede precedentemente assegnata in via provvisoria

12.01.2011
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Dipendenti pubblici che assistono un familiare portatore di handicap - Disciplina di cui all’art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992 - Prevede non solo un diritto al diritto al trasferimento da una sede all’altra, ma anche un più ampio diritto alla sede - Diritto di rendere stabile e definitiva una sede precedentemente assegnata in via provvisoria

L’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede che il lavoratore che assiste la persona con handicap ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altre sede senza il suo consenso. Tale norma, con la sua ampia formulazione, non attribuisce soltanto un "diritto al trasferimento" da una sede all’altra, ma anche un più ampio "diritto alla sede", che include, oltre al diritto di trasferirsi, il diritto di rimanere nella sede già assegnata, nonché quello di rendere stabile e definitiva una sede precedentemente assegnata in via provvisoria.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 10 gennaio 2011 n. 29 - Pres. Maruotti, Est. Giovagnoli - Ministero dell’Interno (Avv. Stato Neri) c. De Cesaris (Avv.ti Foglietti e Sabatini) - (annulla T.A.R. Abruzzo - Pescara, sent. n. 135/2005).

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