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Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Crediti retributivi - Aventi carattere indisponibile - Disciplina ex art. 2113 cod. civ. - Inapplicabilità nel caso di credito sorto originariamente non dalla legge o dal contratto collettivo, ma a seguito di un provvedimento amministrativo.

09.01.2011
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Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Crediti retributivi - Aventi carattere indisponibile - Disciplina ex art. 2113 cod. civ. - Inapplicabilità nel caso di credito sorto originariamente non dalla legge o dal contratto collettivo, ma a seguito di un provvedimento amministrativo.

Il regime di parziale indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro sancito dall’articolo 2113 del codice civile non vale per i crediti riconosciuti in una sentenza di primo grado. Infatti, successivamente alla emissione di un provvedimento giurisdizionale oggetto di appello l’eventuale rinuncia del privato non concerne più il credito retributivo ma il credito nascente dalla sentenza. In tale caso, l’accordo transattivo con le quali le parti concordino, per un verso, la rinuncia del dipendente a parte dei diritti riconosciuti con la decisione e, per altro verso, la rinuncia al gravame da parte dell’amministrazione deve ritenersi del tutto valido (1).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 28 dicembre 2010 n. 9536 - Pres. ff. Saltelli, Est. Dell’Utri - Imperatore (Avv.ti Costagliola e D’Alterio) c. Provincia di Napoli (Avv.ti Di Falco e Scetta) - (conferma T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, n. 6078/2008).

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