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LA CONCILIAZIONE, IN CASO DI CONTRASTO TRA IL VALUTATORE ED IL VALUTATO, NON PUO’ ESSERE AFFIDATA AL SUPERIORE GERARCHICO DEL VALUTATORE MA A SOGGETTI TERZI E IMPARZIALI.

03.01.2011
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LA CONCILIAZIONE, IN CASO DI CONTRASTO TRA IL VALUTATORE ED IL VALUTATO, NON PUO’ ESSERE AFFIDATA AL SUPERIORE GERARCHICO DEL VALUTATORE MA A SOGGETTI TERZI E IMPARZIALI.

LA CIVIT (COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) CON LA DELIBERA N. 124 DEL 22 DICEMBRE 2010 BOCCIA LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE RELATIVE AI PROCESSI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ADOTTATE DA MOLTE AMMINISTRAZIONI.

SEMBRA INFATTI CHE IN MOLTI CASI GLI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE SIANO STATI INDIVIDUATI TRA LE FIGURE GERARCHICAMENTE SOVRAORDINATE AL VALUTATORE, VENEDO COSI’ MENO L’ESIGENZA DI IMPARZIALITA’ ED ESTRANEITA’ ALL’AMMINISTRAZIONE PREVISTA DALLA PRECEDENTE DELIBERA N. 104.

CONCLUDE LA CIVIT AFFERMANDO CHE L’ESIGENZA DELL’ADOZIONE DI PROCEDURE DI CONCILIAZIONE DEBBA ESSERE SODDISFATTA O CON L’ISTITUZIONE DI UN APPOSITO COLLEGIO O MEDIANTE IL RICORSO AI COLLEGI PREVISTI DALL’ART. 410 CPC, COME RECENTEMENTE MODIFICATO CON LA LEGGE 183/2010.

DELIBERA N. 124/2010 Sistema di misurazione e valutazione della performance: procedure di conciliazione (articolo 7, comma 3, decreto legislativo n. 150/2009).

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