E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - eccepita con riferimento agli artt. 3 primo comma e 97 primo comma della Costituzione - dell’art. 36 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, come modificato dall’art. 2 comma 8 della legge 30 luglio 2007, n. 111, nella parte in cui ha introdotto il limite d’età di 75 anni quale requisito di legittimazione alla partecipazione alle procedure concorsuali per gli incarichi direttivi dei magistrati.