E’ illegittimo il provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. c, del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, è stata dichiarata la decadenza dall’impiego di un dipendente pubblico per assenza dal servizio per motivi di salute, nel caso in cui, a fondamento di tale provvedimento, la P.A., dopo aver chiesto giustificazioni direttamente al dipendente sulle ragioni dell’assenza, abbia posto - facendole proprie - esclusivamente le conclusioni di cui al referto del medico fiscale, senza minimamente motivare il proprio dissenso in merito alle osservazioni del medico curante prodotte dal dipendente interessato, recanti una prognosi ben diversa da quella del medico fiscale medesimo; in tal caso, infatti, l’operato della P.A. deve ritenersi in contrasto con l’art. 32 del D.P.R. n. 686 del 1957, atteso che, ove vi sia discordanza tra posizione del medico fiscale e del medico curante, non può l’Amministrazione pretendere di ottenere direttamente dal dipendente le giustificazioni in ordine al contenuto del certificato medico rilasciato dal proprio medico curante, non potendo egli che richiamarsi alla prognosi da quest’ultimo formulata, e trasmettere alla P.A. il relativo referto specialistico di copertura (1).