Deve essere dichiarato inammissibile un ricorso in appello nel caso in cui l’appellante non abbia depositato in giudizio l’avviso di ricevimento del plico contenente l’atto, notificato tramite il servizio postale. Infatti, la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; pertanto, in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (1).