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Pubblicità del fondo patrimoniale: doppio onere sia per i coniugi che per i terzi.

29.11.2009
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Pubblicità del fondo patrimoniale: doppio onere sia per i coniugi che per i terzi.

Vita dura per i coniugi che decidono di derogare al regime patrimoniale legale di comunione costituendo un fondo patrimoniale.

Gli effetti benefici di protezione del patrimonio derivanti dal fondo, infatti, sono subordinati al compimento di specifiche ed indefettibili formalità pubblicitarie, previste ex lege a pena di inopponibilità ai terzi. Questo è, in estrema sintesi, quanto si evince dalla sentenza in commento, pronunciata dalle SS.UU. a fronte di un’ordinanza di rimessione giustificata non già dall’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in seno alla Corte, bensì da un “invito alla rimeditazione” circa la natura dell’istituto del fondo patrimoniale e della sua appartenenza o meno al genus delle convenzioni matrimoniali.

Il caso fa riferimento al fondo patrimoniale costituito dalla moglie, con l’assenso del marito, su beni personali; l’atto veniva tempestivamente trascritto nei registri immobiliari, ma annotato sull’atto di matrimonio successivamente all’iscrizione di ipoteca giudiziale a cura della banca X sui beni appartenenti al fondo medesimo. Alla luce delle motivazioni d’appello, che accolgono la tesi della banca appellata – in ordine alla necessaria annotazione del atto costitutivo del fondo ai fini dell’opponibilità ai terzi -i coniugi chiedono la cassazione della sentenza.

I ricorrenti lamentano in primo luogo la violazione degli articoli 167 e 162 c.c. sul presupposto che, in caso di fondo patrimoniale istituìto su beni immobili personali, non si potrebbe parlare tout court di “convenzione patrimoniale” trattandosi di atto dispositivo unilaterale, né, per l’effetto, applicarsi direttamente le norme sulla pubblicità previste per dette convenzioni. In secondo luogo, evidenziano la violazione dei medesimi in rapporto con gli articoli 2647 e 2685 c.c., argomentando in ordine alla funzione degli adempimenti pubblicitari del regime convenzionale: mentre l’annotazione sull’atto di matrimonio avrebbe la finalità di rendere conoscibile l’esistenza ed il contenuto del fondo patrimoniale, la trascrizione ex art. 2647 c.c. assolverebbe ad una funzione dichiarativa generale. L’ordinanza di rimessione, invero, sembra in certo modo affascinata dalla prospettazione offerta dai ricorrenti, al punto che arriva ad affermare l’incongruenza della sistematica pubblicitaria laddove non consentisse l’opponibilità dell’esistenza del fondo non annotato al terzo che venga a conoscenza dell’esistenza del medesimo tramite consultazione dei registri immobiliari. Questa impostazione è sconfessata dalla Corte su tutta la linea. Il primo motivo, per la verità, non viene affrontato nel merito, ma velocemente liquidato come inammissibile, trattandosi di questione nuova e non prospettata nel gradi di merito. Tuttavia, volendo brevemente soffermarsi sul punto e valutando la questione alla luce dell’interpretazione letterale delle norme citate e del contenuto della sentenza in commento, si può ritenere che la natura dell’atto costituivo di fondo patrimoniale sia indipendente da quella – personale o meno – dei beni facenti parte del fondo e ciò perché, anche in caso di bene personale, il consenso del coniuge non proprietario è comunque necessario ai fini del perfezionamento dell’atto. Altrimenti detto, anche se il conferimento di beni è operato da uno solo dei coniugi, l’atto è perfetto solo e nella misura in cui anche l’altro coniuge manifesti volontà adesiva. La ratio sta nel fatto che il fondo è finalizzato a vincolare i beni nell’interesse della famiglia, con la conseguenza che tale vincolo va ad incidere anche sulla sfera giuridica del marito quale membro dalla famiglia stessa e che, pertanto, è tenuto ad esprimersi in merito. Ne deriva, dunque, che l’atto costitutivo di fondo patrimoniale ha sempre natura convenzionale.

Riguardo al secondo motivo – e cioè alle modalità di pubblicità degli atti - la Corte è categorica nel rigettare dell’impostazione dei ricorrenti.

Con argomentare schietto e lineare afferma:
- che il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale perché come tale espressamente prevista come tale dall’art. 167 c.c.;
- che, pertanto, è soggetta sia all’annotazione ex art. 162 c.c., sia alla trascrizione ex art. 2647 c.c.;
- che dette forme di pubblicità obbediscono a funzioni diverse e, quindi sono entrambe necessarie, insostituibili non intercambiabili: in particolare, mentre l’annotazione è rilevante ai fini dell’opponibilità ai terzi, la trascrizione svolge una funzione di pubblicità-notizia. Ne deriva che, in assenza di annotazione, la conoscenza che il terzo abbia dell’esistenza del fondo in virtù della consultazione dei registri immobiliari è insufficiente ai fini dell’opponibilità. La Corte fonda il proprio convincimento su due motivazioni, una di ordine storico e l’altra di ordine sistematico. Quella di ordine storico prende le mosse dall’abrogazione dell’comma 4 dell’art. 2647 ad opera della legge di riforma del diritto di famiglia n. 151/75.

Se è vero che la norma abrogata faceva dipendere l’opponibilità ai terzi del fondo dalla formalità della trascrizione, allora l’abrogazione di detta norma rende altrettanto evidente l’intento del legislatore di affidare alla trascrizione del fondo la funzione di mera pubblicità notizia, riservando all’annotazione ex art. 162 c.c. l’opponibilità del vincolo. L’argomentazione di ordine sistematico, invece, si ispira alla sentenza della Corte Costituzionale n. 111/95 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 162 u.c., 2647 e 2915 rispetto agli articoli 29 e 3 della Costituzione nella parte in cui non che l’opponibilità ai terzi del fondo sia determinata unicamente dalla trascrizione dell’atto costitutivo.

Spiega la Consulta che la duplice forma di pubblicità trova fondamento da un lato nel rigore necessario alle deroghe al regime patrimoniale legale e, dall’altro, nell’esigenza di evitare che l’intento di tutelare del patrimonio familiare in favore dei figli fino alla loro maggiore età, possa portare ad un uso distorto dell’istituto e tale da recare mero pregiudizio ai creditori. Pertanto la costituzione di fondo patrimoniale è sottoposta ad una “pubblicita’ cumulativa, a fini diversi” la quale determina doppi oneri, sia in capo ai coniugi costituenti - che saranno tenuti all’annotazione nei registri dello stato civile (funzione dichiarativa) ed alla trascrizione (funzione di pubblicità notizia) -, sia in capo ai terzi creditori, che saranno tenuti alla consultazione vuoi dei registri immobiliari, vuoi dei registri dello stato civile.

Insegna la Corte in proposito che:

"il terzo interessato deve, non solo consultare i registri immobiliari al fine di verificare la situazione relativa ad un determinato bene immobile, ma anche verificare se il titolare è coniugato e, in caso positivo, controllare se a margine dell’atto di matrimonio sia stata annotata una convenzione derogatoria… la necessità di effettuare ricerche sia presso i registri immobiliari, sia presso i registri dello stato civile (questi ultimi meno accessibili e sia pur meno affidabili, infatti, costituisce un onere che, sebbene fastidioso, non può dirsi eccessivamente gravoso".


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