1. Il termine semestrale (180 gg) di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990 n. 19, per l’inizio del procedimento disciplinare decorre dal momento in cui l’Amministrazione ha avuto esatta cognizione dei fatti accertati in sede penale, onde contestarli al dipendente e valutarli in sede disciplinare; a tal fine è necessario che l’Amministrazione abbia avuto conoscenza del testo integrale della sentenza irrevocabile di condanna, non essendo sufficienza la conoscenza del suo dispositivo (1). 2. E’ irrilevante la eventuale inosservanza del termine di 90 giorni previsto dall’art. 9 della legge 7 febbraio 1990 n. 19, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi, nel caso in cui sia stato comunque osservato il termine complessivo di 270 giorni, essendo quest’ultimo il termine la cui inosservanza determina la decadenza del potere disciplinare dell’Amministrazione (2). 3. L’art. 10 della legge 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui prevede che i procedimenti disciplinari debbono essere instaurati nel termine di 120 giorni, non può applicarsi ai procedimenti disciplinari intrapresi prima della sua entrata in vigore (6 aprile 2001).