Ai fini della corresponsione delle differenze retributive per mansioni superiori espletate da un dipendente pubblico, è necessaria l’allegazione di un principio di prova circa i presupposti condizionanti la predetta retribuibilità, ovvero la disponibilità del posto in organico, per vacanza od assenza non occasionale del titolare e l’esistenza di un puntuale incarico formale, conferito dall’organo competente ed espressamente riferito alle mansioni. Cosicché, se le mansioni superiori siano state svolte sulla base di un mero ordine di servizio, non sussiste il presupposto del provvedimento idoneo a dar titolo al trattamento retributivo corrispondente (1).