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Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, il licenziamento assume natura di provvedimento autoritativo a prescindere dalla sua qualificazione come discrezionale o meno, essendo sufficiente a tal fine la sua natura di atto unilaterale finalizzato a realizzare un interesse pubblico proprio dell’amministrazione datrice di lavoro, nel porre fine al rapporto di lavoro stesso nei modi e nei casi consentiti dalla norma organizzativa attributiva del potere stesso, avendo perciò natura costitutiva di una situazione conforme all’interesse pubblico perseguito. Ne discende che il licenziamento, avente tale natura provvedimentale di diritto pubblico, deve essere impugnato, mediante notificazione del ricorso giurisdizionale, nel generale termine decadenziale previsto dall’art. 21 della L. n. 1034 del 1971.
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