L’avviso di ricevimento [1] prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dal 3° comma dell’art. 4 della legge n. 890 del 1982 (la c.d. cartolina verde), costituisce l’unico documento capace di provare l’eseguita notificazione per mezzo del servizio postale, salva l’ipotesi di rilascio da parte dell’ufficio postale di un duplicato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, in caso di smarrimento.