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Lavoro - Congedi parentali - Per assistenza e cura di portatori di handicap - Disciplina prevista dall’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Omessa previsione del diritto di fruire del congedo da parte di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap

18.03.2006
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Lavoro - Congedi parentali - Per assistenza e cura di portatori di handicap - Disciplina prevista dall’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Omessa previsione del diritto di fruire del congedo da parte di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap

- Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili (1).

sentenza 16 giugno 2005 n. 233

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