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Circolazione stradale - Sanzioni pecuniarie - Ricorso innanzi al Giudice di pace - Onere di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta - Ex art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

18.03.2006
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Circolazione stradale - Sanzioni pecuniarie - Ricorso innanzi al Giudice di pace - Onere di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta - Ex art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

- Va dichiara l’illegittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, il quale stabilisce - a carico di chi proponga ricorso avverso il verbale di contestazione d’infrazione alle regole del codice della strada - l’onere di «versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore» (1).

sentenza 8 aprile 2004 n. 114

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