E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità - sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione - dell’art. 171 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede come causa di nullità della notificazione la mancata osservanza della disposizione dettata dall’art. 157, comma 7, dello stesso codice, la quale ultima a sua volta stabilisce che, ove manchi il destinatario della notifica e non siano reperite persone idonee a ricevere la copia dell’atto, l’ufficiale giudiziario deve tornare nuovamente nei luoghi indicati nei commi 1 e 2 dello stesso articolo e procedere ad una rinnovata ricerca dell’imputato.