L’ultima pagina, ma di certo non quella definitiva, in materia di danno esistenziale, è opera della terza sezione della Suprema Corte. Con la sentenza n. 2546 del 6 febbraio 2007, richiamando il proprio recente orientamento giurisprudenziale, i giudici di legittimità hanno precisato che “il danno esistenziale, da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, non costituisce una componente o voce né del danno biologico né del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo”.