Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza in data 4 giugno 2003 del Tribunale di Messina, appellata da A.C., condannato, con la condizionale, alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidare in separata sede, in quanto responsabile del reato di cui all’art. 380 c.p., perchè, quale patrocinatore di R. F. in una causa promossa in data 8 marzo 1995 con azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti di V.G., erede di M.A., e dell’Arcidiocesi di Messina, per la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti di un atto di donazione in data 29 luglio 1994 con cui il M. aveva beneficiato la predetta Acidiocesi di un terreno sito in (OMISSIS), rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, costituiva con la parte avversa V.G. rapporti societari, aventi a oggetto l’acquisto e il trasferimento di immobili, arrecando un nocumento all’interesse del R. consistito nel fargli perdere le garanzie sul patrimonio immobiliare della V. e comunque rendendogli più difficoltosa l’azione su detti beni (in (OMISSIS)).